Art. 3.
(Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

      1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

          a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

          b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;

          c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

          d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

          e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

          f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

          g) il coordinamento dell'attività economica del Governo».

      2. Le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30

 

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luglio 1999, n. 303, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente articolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con i medesimi decreti legislativi si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.