1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:
a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;
b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;
c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;
d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;
e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;
f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;
g) il coordinamento dell'attività economica del Governo».
2. Le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30